Corte di cassazione, sentenza 4 ottobre 2017 n. 23178
Il dovere di diligenza del lavoratore non comprende prestazioni accessorie fuori dell’orario di lavoro.
Nel caso esaminato, la datrice di lavoro aveva chiesto ai propri dipendenti di ritirare presso l’azienda e consultare fuori dell’orario di lavoro alcune circolari relative alla regolare esecuzione del servizio loro affidato (di trasporto ferroviario) in condizioni di sicurezza. I dipendenti avevano invece proceduto al ritiro e alla consultazione di tali documenti all’interno dell’orario di lavoro, prima di svolgere i compiti a cui si riferivano le circolari, provocando la reazione sanzionatoria della datrice di lavoro (due giorni di sospensione), dichiarata legittima dai giudici di merito, in ciò smentiti dalla Cassazione in applicazione del principio indicato.
Sezione: rapporto di lavoro privato