Corte di cassazione, sentenza 5 dicembre 2017 n. 29056

5 Dicembre 2017

Se il licenziamento disciplinare del dirigente viola le garanzie procedimentali dell’art. 7 S.L., non può essere valutata l’eventuale giustificatezza dello stesso.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ribadisce ancora una volta l’orientamento inaugurato con Cass. S.U. n. 7880/2007 (per una recente applicazione, cfr. Cass. n. 15204/2017, nella Newsletter n. 14/2917), secondo il quale al licenziamento del dirigente esplicitamente disciplinare o comunque motivato dal venir meno della fiducia sono applicabili le garanzie di cui all’art. 7 della L. n. 300/1970 e, in caso di violazione, è preclusa la possibilità di valutare l’eventuale giustificatezza dello stesso ed è comunque dovuta al dirigente l’indennità supplementare prevista dal CCNL dirigenti in caso di ingiustificatezza.
Sezione: rapporto di lavoro privato