Corte di Cassazione, sentenza 6 dicembre 2023, n. 34107
Il caso del licenziamento di un lavoratore che, mentre torna a casa per ragioni di servizio, si ferma al mercato per fare la spesa.
Il caso riguarda il dipendente di un ente regionale, svolgente mansioni di addetto agli impianti di irrigazione, che, mentre si recava a casa per ragioni di servizio con l’auto aziendale, si era fermato al mercato per fare la spesa; in tale frangente, l’auto era stata fotografata da terzi, e la foto, una volta pubblicata su Facebook, aveva sollevato l’indignazione di numerosi utenti. L’ente aveva licenziato il dipendente sia per alterazione dolosa dei mezzi aziendali di controllo, sia per compimento di atti con dolo o colpa grave e danno per l’azienda, ravvisato nel pregiudizio al prestigio conseguente alla vicenda della pubblicazione della foto sui social network. Pervenuto il relativo giudizio avanti alla Corte, questa, nel confermare la decisione del giudice d’appello, rileva che: (i) l’avere approfittato dell’autorizzazione del superiore ad allontanarsi dal luogo di lavoro per fare anche la spesa al mercato è altra cosa dall’alterazione dei sistemi di rilevamento, condotta caratterizzata da una fraudolenza specifica, nel caso di specie non ricorrente; (ii) l’integrazione della fattispecie del comportamento doloso o colposo con danno per l’azienda richiede che il pregiudizio costituisca una conseguenza prevedibile della condotta; (iii) nel caso di specie, è evidente che la ripresa fotografica dell’auto aziendale da parte di un terzo estraneo, nel lasso di tempo in cui essa fu parcheggiata presso il mercato, e poi la pubblicazione delle foto su un social sono circostanze del tutto imprevedibili e sostanzialmente eccezionali rispetto alle conseguenze proprie del comportamento tenuto, tali da esprimere una causalità sopravvenuta e non imputabile all’agente.