Corte di cassazione, sentenza 6 febbraio 2015 n. 2271

6 Febbraio 2015

In caso di licenziamento collettivo, la partecipazione della Regione alla fase amministrativa della relativa procedura è necessaria solo nel caso in cui quest’ultima sia stata attivata al termine di un periodo di cassa integrazione straordinaria dell’impresa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso in cui i dipendenti licenziati a norma dell’art. 24 della legge n. 223 del 1991 lamentavano la tardiva consultazione in sede regionale, la Corte ha istituito una distinzione tra il caso in cui la prescritta procedura sindacale e amministrativa sia di autentica mobilità ex art. 4 della citata legge, vale a dire sia stata avviata al termine di un periodo di cassa integrazione straordinaria, dal caso opposto, previsto appunto dall’art. 24, interpretando la legge n. 469/1997, art. 3 nel senso che solo nel primo caso è prevista la partecipazione della Regione alla fase amministrativa della procedura.
Commento: rapporto di lavoro