Corte di cassazione, sentenza 6 giugno 2016 n. 11595
L’esercizio del potere attribuito dalla legge alla P.A. di licenziare i propri dipendenti al compimento di 40 anni di contribuzione deve essere specificatamente motivato con ragionevoli esigenze organizzative.
Nel testo originario applicabile alla controversia, l’art. 71, comma 11° D.L. n. 112 del 2008 prevedeva la possibilità delle P.A. di licenziare al compimento di 40 anni di contribuzione, senza alcuna condizione procedimentale (poi la disciplina è mutata, sia nel requisito che nell’imporre esplicitamente dal 2014 la motivazione). Procedendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma e anche alla luce del diritto comunitario, che vieta discriminazioni per età, salvo situazioni oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima, la Cassazione giunge ad affermare la necessità della motivazione anche con riferimento al testo originario della legge. – RAPPORTO DI LAVORO