Corte di cassazione, sentenza 6 luglio 2016 n. 13787

6 Luglio 2016

Ribadito che in materia disciplinare è precluso al giudice effettuare una valutazione più grave di quella del codice disciplinare.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’occasione per ribadire l’affermazione di principio era, nel caso in esame, la pretesa in giudizio di un datore di lavoro, che aveva licenziato un dipendente per assenza ingiustificata e non comunicata di tre giorni, di interpretare il C.C.N.L. aziende grafiche, che prevedeva il licenziamento solo in caso di assenza ingiustificata di cinque giorni, nel senso che questa ipotesi contrattuale fosse applicabile unicamente nel caso in cui l’assenza fosse stata comunque tempestivamente comunicata. Procedendo alla diretta interpretazione del C.C.N.L., la Corte esclude una tale forzatura interpretativa, riaffermando in conclusione la regola della prevalenza comunque della valutazione più favorevole operata dal codice disciplinare. – Sezione: rapporto di lavoro