Corte di cassazione, sentenza 6 maggio 2015 n. 9119

6 Maggio 2015

Legittimo lo spostamento di un redattore articolista all’attività di “cucina redazionale”.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Escluso che il C.C.N.L. dei giornalisti riconosca quella di articolista come qualifica professionale autonoma, la Corte, di fronte alla denuncia di dequalificazione di un redattore che era stato spostato dalle mansioni di articolista a quelle di “cucina redazionale”, si è posto il problema della possibile equivalenza professionale tra i due tipi di compiti, in ossequio alla disciplina di cui all’art. 2103 cod. civ.. La risposta è stata positiva, alla luce dell’istruttoria svolta dai giudici di merito, secondo cui l’attività di cucina redazionale affidata al redattore ricorrente possedeva il tratto distintivo della creatività giornalistica, consistendo nella [proposta di] scelta dei pezzi da pubblicare, nella composizione di titoli, didascalie e foto relativi agli articoli da pubblicare nella pagina del giornale, nell’eventuale revisione dei relativi testi e infine anche nella possibilità di proporre l’inserimento nella pagina anche di propri pezzi. – Sezione: rapporto di lavoro.