Corte di cassazione, sentenza 6 novembre 2015 n. 22710
Il datore di lavoro risponde dei danni alla salute derivanti dall’impiego dell’amianto se non dimostra di avere adottato, anche prima degli anni ’80, misure idonee a ridurre il relativo rischio per i lavoratori.
Nel giudizio promosso dai familiari ed eredi di un impiegato deceduto dopo l’anno 2000 per mesiotelioma pleurico, contratto a seguito di lavorazioni svolte negli anni dal 1955 al 1982, l’impresa convenuta si era difesa dicendo che all’epoca non era nota la particolare insidiosità delle fibre di amianto, che solo a parte dagli anni ‘80 e ’90 avevano ricevuto un’attenzione specifica da parte del legislatore, fino al divieto assoluto del relativo impiego.
La Corte non accoglie tale tesi difensiva, rilevando che già da molti anni precedenti il 1982 era nota la pericolosità dell’impiego dell’amianto, come risulta da una serie di leggi emanate a partire dai primi anni del ‘900 e il non avere conosciuto tale pericolosità non costituisce un’esimente della responsabilità datoriale, ma è qualificabile come colpevole imperizia. – Sezione: rapporto di lavoro.