Corte di cassazione, sentenza 6 ottobre 2017 n. 23424

6 Ottobre 2017

Inapplicabile (per ora) al pubblico impiego contrattualizzato la disposizione della legge Fornero che fa retroagire il licenziamento disciplinare (e quello per g.m.o.) alla data dell’avvio del procedimento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La pronuncia consegue al recente orientamento interpretativo della Corte, secondo cui le disposizioni previste per l’impiego privato dalla legge Fornero non si estendono al pubblico impiego, salvo esplicita conferma, fino all’emanazione della normativa di armonizzazione prevista dalla medesima legge (art. 1, commi 7 e 8). Nel caso esaminato, una ASL pretendeva di far retroagire alla data della contestazione il licenziamento disciplinare per giusta causa (senza preavviso) di un dipendente, che tra la contestazione e il licenziamento era stato esonerato dal servizio per ragioni di salute (con preavviso).
Sezione: rapporto di lavoro pubblico