Corte di cassazione, sentenza 6 settembre 2022 n. 26246

6 Settembre 2022

Dopo la legge Fornero sui licenziamenti, la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre durante il rapporto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Giunge alla sede di legittimità il problema della decorrenza della prescrizione (quinquennale) dei crediti di lavoro nei contratti di lavoro a tempo indeterminato dopo che la legge Fornero e quella successiva (del rapporto di lavoro a tutele crescenti) hanno fortemente ridimensionato la disciplina sanzionatoria dei licenziamenti ingiustificati e illegittimi. Come noto, con le sentenze degli anni ’60 e ’70, la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale la decorrenza in corso di rapporto della prescrizione dei crediti di lavoro, per la presenza di ostacoli di fatto, soprattutto il timore del licenziamento, che potrebbero sconsigliare il lavoratore dal vantare pretese in questa sede. Restava salva la regola della decorrenza immediata nei casi in cui fosse assicurata la stabilità del rapporto di fronte al licenziamento ingiustificato o illegittimo, come per i pubblici dipendenti o per i casi soggetti alla disciplina dello Statuto dei lavoratori, che prevedeva il pieno ripristino della situazione antecedente al licenziamento. Con le leggi citate (L. n. 92/2012 e 23/2015) la reintegrazione nella situazione antecedente è divenuta recessiva, essendo prevista solo in alcuni casi, mentre in altri la sanzione è meramente indennitaria. Da qui, la richiesta alla Corte in ordine alla persistenza della decorrenza immediata della prescrizione anche nel mutato quadro normativo dei licenziamenti “garantiti”. La risposta della Corte (diversamente da quella dei giudici di merito) è negativa, in base alla valutazione dell’inadeguatezza della nuova disciplina a scongiurare il timore di un licenziamento ingiusto, costituente remora all’esercizio dei crediti del lavoratore in corso di rapporto di lavoro.