Corte di cassazione, sentenza 7 aprile 2015 n. 6943
In caso di trasferimento di azienda, il premio di fedeltà previsto presso l’impresa cedente in caso di dimissioni rese dal lavoratore dopo una determinata anzianità di servizio, può essere modificato o soppresso dalla contrattazione collettiva applicabile alla cessionaria.
Il lavoratore, avendo raggiunto l’anzianità di servizio prevista per il premio in questione, ne aveva chiesto l’erogazione in occasione della cessione dell’azienda da cui dipendeva. I giudici, rilevato che il premio non era ancora maturato in favore del dipendente in quanto condizionato altresì alle dimissioni dello stesso, secondo la disciplina vigente preso l’impresa cedente, hanno affermato che, come tale, la pretesa a tale premio non può transitare, col trasferimento, all’impresa cessionaria e comunque può essere eliminata dalla contrattazione collettiva qui applicabile, a norma del secondo comma dell’art. 2112 cod. civ. – Sezione: rapporto di lavoro.