Corte di cassazione, sentenza 7 aprile 2016 n. 6775 – Nel redigere le note di valutazione annuale dei dipendenti, l datore di lavoro deve osservare, in maniera trasparente, i parametri oggettivi previsti dalla contrattazione collettiva e dagli obblighi legali di correttezza e buona fede.

28 Aprile 2016

https://www.wikilabour.it/public/Segnalazioni/f7f4dc5f-1902-4a95-b371-dfbba946cb45/sentenza%206775%20del%207.04.16.pdf

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Pubblichiamo nuovamente la sentenza (cfr. il n. 7 di quest’anno) per evidenziare il terzo principio fondamentale da essa affermato, oltre quello dell’accesso al proprio fascicolo personale come vero e proprio diritto incondizionato del lavoratore e quello secondo cui l’alternatività tra ricorso al Garante della privacy e azione giudiziaria presuppone l’identità oggettiva in senso stretto della pretesa. Secondo la Corte (in un caso in cui una lavoratrice aveva chiesto conto di note di qualifica negative), il rispetto della regola dell’oggettività, della completezza e della trasparenza nella redazione delle note di qualifica (ove previste) deve poter essere pienamente controllato in sede giudiziaria e la sua violazione comporta la nullità delle note e espone il datore di lavoro alla richiesta di risarcimento danni da parte del lavoratore. – Sezione: rapporto di lavoro