Corte di cassazione, sentenza 7 aprile 2021 n. 9307

7 Aprile 2021

La compresenza di una precedente procedura di mobilità volontaria non preclude la successiva attivazione di altra procedura di mobilità (all’interno della quale venga stipulato un contratto di solidarietà difensivo).

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il dipendente di un’impresa coinvolto in un contratto di solidarietà difensivo nel corso di una procedura di mobilità, aveva impugnato l’atto di collocazione in solidarietà, deducendo la sua illegittimità in quanto intervenuto nel corso di una procedura di mobilità che era succeduta ad altra procedura analoga, tuttora in corso. La Corte gli dà torto, rilevando che nessuna legge vieta la coesistenza di due successive procedure di mobilità, purché la seconda risponda a esigenze sopravvenute o che la prima non è stata in grado di soddisfare. Conseguentemente, nulla osta a che nella seconda procedura s’inserisca un accordo di solidarietà. La sentenza argomenta ampiamente l’assunto, attraverso un’analisi accurata dei presupposti delle due procedure alla luce dei presupposti legali e della ratio delle stesse.