Corte di cassazione, sentenza 7 aprile 2021 n. 9313
La tempestività di una contestazione disciplinare non si misura in base al momento in cui il datore di lavoro ha notizia dell’informazione di garanzia ricevuta dal lavoratore.
In sede di procedimento disciplinare, non è sufficiente al lavoratore la semplice affermazione di essere impossibilitato a comparire, per ottenere una proroga della data dell’audizione.
Un dipendente dell’INPS era stato licenziato, previa contestazione disciplinare effettuata a partire dal momento della conoscenza dell’avvenuta richiesta del P.M. di rinvio a giudizio del dipendente. I giudici di merito avevano annullato il licenziamento disciplinare, ritenendo tardiva la relativa contestazione perché avrebbe dovuto essere formulata già nel termine decorrente dal precedente momento della notizia dell’informazione di garanzia al lavoratore. Cassando la sentenza della Corte d’appello, la Cassazione afferma viceversa che il dies a quo per la decorrenza dei termini per la contestazione disciplinare non può essere la semplice notizia dell’informazione di garanzia, ma occorre attendere che questa sia corroborata da una serie di elementi probatori raccolti dal P.M., che consentano sia al datore che al lavoratore di avere piena conoscenza dell’accusa, rispettivamente, per poter promuovere una contestazione consapevole e per consentire al lavoratore adeguate difese.
Per ciò che riguarda la seconda massima, la Corte precisa che per ottenere la proroga della data fissata per l’audizione del lavoratore al fine di rendere oralmente le proprie difese, è necessario che questi indichi i motivi specifici che rendono necessario un rinvio.