Corte di cassazione, sentenza 7 giugno 2016 n. 11630
Ancora sulla falsa timbratura del cartellino di ingresso al lavoro.
A differenza da Cass. n. 10842/2016 (vedila nella Newsletter n. 11/2016), in questo caso il problema è affrontato sulla base dell’analisi del codice disciplinare (nella specie C.C.N.L.) ed è risolto nel senso che il codice prevedeva per la mancanza contestata non il licenziamento, ma la sola sospensione dal servizio fino a sei mesi. La vicenda costituisce per la Corte l’occasione per ribadire che una cosa è l’interpretazione di una norma di legge o di contratto collettivo che disciplinano un fatto disciplinarmente rilevante (questione di diritto, nel cui esame la Corte entra appieno) e altra cosa è la ricostruzione del fatto riconducibile alla fattispecie disciplinare (censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del difetto di motivazione). – Sezione: rapporto di lavoro