Corte di cassazione, sentenza 7 luglio 2015 n. 13982
Sulla generalità di applicazione delle tabelle milanesi ai fini della liquidazione equitativa del danno alla persona.
In un caso in cui un dipendente aveva subito l’aggravamento delle condizioni di salute in conseguenza dell’adibizione a mansioni incompatibili con la patologia sofferta, la corte d’appello aveva liquidato equitativamente il danno non patrimoniale facendo riferimento alle tabelle ministeriali sul danno biologico da micropermanenti derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti. La cassazione, richiamando propri precedenti pronunce, ha viceversa ritenuto pertinente il riferimento alle tabelle milanesi sulla liquidazione equitativa del danno alla persona, le quali attribuiscono al punto percentuale di invalidità un valore crescente col crescere dell’invalidità complessiva e tengono altresì conto del danno morale e di quello esistenziale. – Sezione: rapporto di lavoro