Corte di cassazione, sentenza 7 luglio 2015 n. 14032
Anche in caso di trasformazione del contratto interinale in contratto di lavoro a tempo indeterminato col fruitore della prestazione è applicabile la sanzione indennitaria di cui all’art. 32, 5° comma delle L. n. 183/2010.
La sentenza ribadisce il costante orientamento della cassazione in materia di risoluzione tacita del rapporto di lavoro – che deve rigorosamente risultare da una serie di circostanze che diano certezza delle comune volontà risolutoria – nonché delle conseguenze della illegittimità del contratto di fornitura di lavoro interinale – che si ripercuote sul contratto col fruitore della prestazione, trasformandolo in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato -, richiamando altresì la propria recente giurisprudenza in tema di applicabilità alla fattispecie indicata della sanzione indennitaria in luogo del risarcimento del danno integrale, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 183/2010. – Sezione: rapporto di lavoro