Corte di cassazione, sentenza 7 luglio 2021 n. 19310

7 Luglio 2021

Ancora sul termine per l’avvio del procedimento disciplinare nel pubblico impiego.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un avvocato dipendente comunale, licenziato per aver svolto attività difensiva per clienti terzi, aveva sostenuto in giudizio la tardività della contestazione disciplinare, in quanto non avviata già dal momento della pubblicazione delle sentenze in cui egli risultava difensore di terzi e comunque dalla ricezione da parte del Sindaco di una denuncia proveniente in proposito dal sindacato. La Corte, giudicando in base alla disciplina originale dell’art. 55-bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, afferma che il termine perentorio per avviare il procedimento disciplinare per gravi mancanze decorre dall’avvenuta comunicazione o dalla conoscenza circostanziate dell’infrazione del dipendente da parte dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari della P.A. e non da organi diversi da esso o dalla pubblicazione di sentenze che, pur pubbliche, non sono necessariamente a conoscenza di tale Ufficio.