Corte di cassazione, sentenza 8 febbraio 2018 n. 3096
Nel pubblico impiego, l’aspettativa retribuita per conseguire un dottorato di ricerca è incompatibile col contratto di lavoro a termine.
Secondo la costante interpretazione della Corte, infatti, la relativa disciplina, nell’assicurare al dottorando la conservazione del trattamento retributivo e contributivo durante il periodo di corso, attua un contemperamento del diritto allo studio del pubblico dipendente con l’interesse dell’Amministrazione a fruire delle conoscenze acquisite dal dipendente col dottorato di ricerca, contemperamento che presuppone la stabilità del rapporto di lavoro. Tale disciplina, secondo la Corte, non attua una discriminazione vietata nei confronti dei dipendenti a tempo determinato, salvo che la durata del contratto a termine consenta, dopo l’interruzione, la sua prosecuzione per almeno due anni.
Sezione: rapporto di lavoro