Corte di cassazione, sentenza 8 gennaio 2015 n. 66
Ancora sull’accertamento dei connotati della subordinazione
In un caso in cui la ricorrente, per sostenere la subordinazione, aveva dedotto prova testimoniale sul fatto che aveva svolto mansioni di addetta a un call center secondo un preciso orario di lavoro stabilito dal titolare, venendo retribuita mensilmente con un importo fisso nonché sul fatto che ad un certo punto era stata licenziata su due piedi nel corso di una riunione della struttura, la Corte, smentendo i giudici di merito che avevano ritenuto irrilevanti tali deduzioni, ha ribadito che esse potevano costituire un quadro di indizi dai quali desumere, nel concreto svolgimento della prestazione, i connotati della subordinazione, quali la sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare. La cassazione ha infine ulteriormente censurato l’operato dei giudici di merito, osservando che nel ritenere tali deduzioni testimoniali carenti rispetto allo scopo perseguito, essi avrebbero dovuto semmai invitare la parte ad una migliore formulazione delle relative istanze anche in ordine ai fatti in esse indicati.
Sezione: Rapporto di lavoro.