Corte di cassazione, sentenza 8 gennaio 2016 n. 157
Ribadita la necessità nei licenziamenti collettivi della stretta contestualità tra comunicazione del recesso ai dipendenti e comunicazione ai sindacati e all’organo pubblico delle modalità di applicazione dei criteri di scelta.
La corte ribadisce che la rigorosa contestualità delle due comunicazioni è strettamente funzionale al diritto di difesa del lavoratore circa le modalità applicative dei criteri di scelta effettivamente seguite dall’azienda (a lui note solo attraverso la comunicazione effettuata alle OO.SS. e all’organo pubblico) e deve essere osservata anche nel caso (come quello in esame) in cui i criteri di scelta e le modalità applicative programmate degli stessi siano noti ai lavoratori perché scritti in accordi collettivi a loro comunicati prima del licenziamento. – Sezione: rapporto di lavoro