Corte di cassazione, sentenza 8 gennaio 2018 n. 216

8 Gennaio 2018

In caso di accordo per la cessazione del rapporto di lavoro per accompagnamento alla pensione, è responsabile per danni il datore di lavoro che non comunica al dipendente la possibile maturazione dei requisiti del “beneficio amianto”.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’affermazione è riferita a un caso in cui, nonostante che, al momento dell’accordo transattivo (1999-2001) per il prepensionamento di alcuni dipendenti, non fosse stata ancora accertata una loro esposizione qualificata all’amianto (come avvenuto nel 2003), il datore di lavoro, secondo i giudici, non poteva non avere (o comunque avrebbe dovuto avere) consapevolezza del preesistente rischio da contaminazione da amianto e quindi avrebbe dovuto avvisare i dipendenti cessati della possibilità che fossero maturati a loro favore, nel corso del rapporto, i requisiti necessari per il c.d. beneficio amianto.
Sezione: rapporto di lavoro