Corte di cassazione, sentenza 8 luglio 2019 n. 18282

8 Luglio 2019

In caso di licenziamento illegittimo, il danno risarcibile ex art. 18 S.L. è quello prevedibile al momento dello stesso.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, era applicabile l’art. 18 S.L., nella versione antece-dente la riforma della legge Fornero. Nel determinare tra un minimo di cinque mensilità e un massimo rappresentato da tutte le mensilità di retribuzione dal momento del licenziamento illegittimo alla sentenza di reintegrazione, la Cor-te conferma la decisione dei giudici di appello che avevano applicato l’art. 1225 cod. civ. in materia di inadempimento contrattuale, per cui il danno si determina alla stregua di quanto prevedibile al momento dell’inadempimento/licenziamento. La Corte d’appello aveva infatti rapportato il danno a un periodo (quattro anni) inferiore a quello intercorrente tra il licen-ziamento e la sentenza (otto anni), sulla base della considerazione delle proba-bilità per il dipendente di reperire un altro impiego in tale ultimo periodo.
Sezione: rapporto di lavoro