Corte di cassazione, sentenza 8 marzo 2021 n. 6308

8 Marzo 2021

La mancanza di motivazione di un incarico dirigenziale da parte della P.A. a un esterno non determina la nullità dell’atto, salvo esplicita previsione di legge.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La questione in giudizio riguarda l’eventuale nullità di un incarico dirigenziale da parte della regione ad un soggetto esterno, sostenuta sulla base dell’assunto che non conteneva adeguata motivazione delle ragioni del ricorso a un soggetto esterno e sul possesso da parte dell’incaricato di specifici requisiti richiesti dalla legge. In proposito, la Corte di cassazione rileva che la disciplina invocata dalla Regione era inapplicabile perché successiva all’epoca dei fatti e comunque afferma in generale che il difetto di motivazione di un incarico dirigenziale da parte della P.A., come ogni violazione di norme imperative riguardante i contraenti, anche di un rapporto di lavoro privatizzato, non determina, salvo diversa disposizione di legge, la nullità dell’atto, che consegue unicamente alla violazione di norme imperative concernenti la validità dello stesso.