Corte di cassazione, sentenza 8 marzo 2021 n. 6310
Possibile la stabilizzazione di dipendenti pubblici a termine, prevista da una legge del 2007, ma non se sono anche a tempo indeterminato (in aspettativa) presso altro datore di lavoro.
Una legge del 2007 aveva previsto la stabilizzazione di dipendenti a tempo determinato in possesso di una certa anzianità di servizio. Il dipendente stabile di un Ministero aveva chiesto e ottenuto un periodo di aspettativa avendo vinto presso altro ente pubblico un concorso per un contratto a termine annuale, poi prorogato. In applicazione della legge del 2007, aveva poi chiesto la stabilizzazione all’ente pubblico, che gliela aveva negata, avendo previsto l’esclusione della stabilizzazione per chi già fosse titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel giudizio conseguente, in cui l’interessato sosteneva che la legge non prevedeva tale condizione, la Corte afferma viceversa che l’eccezione prevista dalla legge alla regola del concorso nel settore del pubblico impiego si giustifica sul piano costituzionale solo per finalità speciali, come nel caso in esame la finalità di ovviare al precariato nella P.A.