Corte di cassazione, sentenza 8 marzo 2021 n. 6319
Dovute le ferie anche con riferimento al periodo tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione.
Nel giudizio promosso da una lavoratrice licenziata e poi reintegrata, la questione del suo diritto a godere delle ferie con riferimento al periodo intercorrente tra il licenziamento poi dichiarato illegittimo e la reintegrazione giudiziale era stato risolta in senso negativo dalla Corte d’appello, in dichiarata adesione alla giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. n. 28270/08), sulla base della considerazione che le ferie e i ROL spettano solo in caso di lavoro effettivo. Dopo aver interpellato la Corte di giustizia sulla conformità o non di tale orientamento al diritto dell’Unione, la Corte di cassazione muta radicalmente orientamento e, aderendo alla decisione della Corte comunitaria, afferma che le ferie spettano anche con riferimento al periodo di non lavoro per fatto non imputabile al lavoratore e quindi anche nell’ipotesi considerata. Conseguentemente, in caso di successiva cessazione legittima del rapporto, spetta l’indennità sostitutiva delle ferie non godute anche in relazione al periodo in questione.