Corte di cassazione, sentenza 9 dicembre 2015 n. 24828

9 Dicembre 2015

1) Nel pubblico impiego, l’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari è quello del luogo in cui il lavoratore presta la sua opera, ancorché in posizione di comando o di distacco. 2) Le sentenze di patteggiamento hanno efficacia di giudicato nei procedimenti disciplinari, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della responsabilità dell’imputato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La prima affermazione risolve il dubbio sollevato in giudizio per il fatto che, viceversa, in materia di azione giudiziaria di impugnazione di un provvedimento disciplinare, il giudice competente è, secondo la regola generale, quello della sede stabile del rapporto di lavoro.
La seconda massima è ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte, in base alla considerazione che l’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) presuppone pur sempre un’ammissione di colpevolezza. – Sezione: rapporto di lavoro