Corte di cassazione, sentenza 9 gennaio 2015 n. 144
Anche comportamenti extralavorativi di un dipendente, suscettibili di recare danno al datore di lavoro, possono essere sanzionati col licenziamento.
Nel caso esaminato, un lavoratore, dopo avere ottenuto dal datore di lavoro un ridimensionamento delle mansioni da svolgere in ragione dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, aveva poi continuato a svolgere nel tempo libero un’attività sportiva incompatibile con tali condizioni e pertanto suscettibile di provocarne un aggravamento, con danno anche per l’impresa. La Corte ha al riguardo ritenuto giustificato il licenziamento intimato al lavoratore per tale comportamento extralavorativo. La decisione appare singolare, anticipando irragionevolmente eventuali futuri esiti del comportamento del lavoratore, senza contare che, in caso di effettivo aggravamento delle condizioni di salute tali da pregiudicare la prestazione, l’impresa avrebbe potuto giustamente procedere al licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni. – Sezione: Rapporto di lavoro