Corte di cassazione, sentenza 9 giugno 2017 n. 14457
La rinuncia temporanea alle dimissioni non deve essere necessariamente retribuita con uno specifico compenso.
Un dirigente di azienda al quale il datore di lavoro aveva richiesto il pagamento di una penale per aver receduto dal rapporto anticipatamente rispetto all’impegno di non farlo prima di una certa data, aveva eccepito la nullità di siffatta clausola per l’assenza di uno specifico corrispettivo per la rinuncia temporanea alle dimissioni. La Corte, accogliendo le tesi del datore di lavoro, afferma viceversa il principio per cui in caso di stabilità temporanea del rapporto nell’interesse del datore di lavoro non è necessaria la previsione di uno specifico compenso, ma va considerata la retribuzione nel suo complesso, per valutarne la proporzionalità, anche in considerazione della indicata rinuncia.
Sezione: rapporto di lavoro privato