Corte di Cassazione, sentenza 9 giugno 2022, n. 18698

9 Giugno 2022

Ha diritto al risarcimento c.d. eurounitario l’insegnante di religione che lavori per oltre un triennio in forza di contratti annuali a rinnovo automatico, senza l’indizione da parte del Ministero di concorsi per l’assunzione in ruolo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un docente di religione cattolica, dopo aver prestato continuativamente servizio presso la scuola pubblica dal 1993 al 2012, sulla base di reiterati contratti di lavoro annuali a rinnovo automatico, aveva agito giudizialmente nei confronti del Ministero dell’Istruzione, ottenendo in primo grado e in appello il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di rapporti a termine. La Corte di Cassazione, attraverso una articolata motivazione che fa rinvio anche ad alcune recentissime sentenze della Corte di Giustizia, conferma la decisione dei giudici di merito, rilevando come, nel caso degli insegnanti di religione, il continuativo protrarsi di rapporti di durata annuale non costituisca di per sé un fenomeno abusivo (essendo anzi la logica conseguenza di un sistema di reclutamento che prevede che ben il 30% dei posti di insegnamento della religione cattolica sia coperto da docenti non di ruolo assunti a termine), purché il Ministero rispetti l’obbligo – previsto per legge – di procedere con cadenza triennale allo svolgimento di concorsi per l’assunzione in ruolo, dando così l’opportunità ai docenti a termine di superare la propria condizione di precarietà. In caso di violazione di tale obbligo, dopo la terza annualità di rapporto, le successive assunzioni a termine devono considerarsi abusive e il docente matura il diritto al risarcimento del danno. È invece esclusa la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, che la Cassazione ribadisce doversi considerare rimedio impraticabile nell’ambito del lavoro pubblico.