Corte di cassazione, sentenza 9 marzo 2021 n. 6497
Licenziamento per sopraggiunta inidoneità del lavoratore e impossibilità di ragionevoli accomodamenti per consentirne la ricollocazione.
In un caso in cui, a giustificazione del licenziamento di un dipendente per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, il datore di lavoro aveva addotto l’inesistenza, nel luogo della prestazione, di posti della qualifica dell’interessato e l’assenza, nell’organigramma aziendale dell’ufficio, di altri posti liberi, la Corte, richiamando la disciplina di recepimento della direttiva comunitaria n. 2000/78/CE, ribadisce che l’azienda avrebbe invece dovuto ulteriormente dimostrare che la destinazione del portatore di handicap nell’ufficio o in altro incarico avrebbe comportato un onere finanziario sproporzionato e comunque eccessivo, anche con riferimento all’eventuale necessità di una qualche formazione professionale del dipendente.