Corte di cassazione, sentenza 9 ottobre 2015 n. 20319
Licenziabile dall’impresa cessionaria un lavoratore per fatti commessi presso l’impresa cedente.
Fattispecie particolare, in cui il C.C.N.L. applicato prevede il licenziamento per giusta causa del dipendente, tra l’altro, in caso di condanna penale per fatti estranei al rapporto di lavoro che ledano la figura morale del reo, quindi anche indipendentemente dal tipo di mansioni svolte prima e dopo la cessione dell’azienda. In caso di sopravvenienza di una tale condanna, sarebbe possibile, secondo la Corte, non solo il licenziamento da parte dell’impresa cessionaria dell’azienda per fatti commessi presso l’impresa cedente, ma anche il licenziamento per fatti antecedenti l’assunzione, anche se commessi presso un diverso datore di lavoro, ma conosciuti dalla datrice di lavoro solo successivamente, per effetto della sopravvenienza della condanna penale. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto giustificato il licenziamento di un dipendente comunale al quale, dopo il trasferimento ad altra società e il mutamento di mansioni presso quest’ultima, era stata applicata la pena su richiesta delle parti (patteggiamento) per il reato di concussione commesso quando era dipendente dell’impresa cedente. – Sezione: rapporto di lavoro.