Corte di cassazione, sentenza 9 ottobre 2020 n. 21888

9 Novembre 2020

Legittimo il controllo diretto dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro, anche per il tramite della normale organizzazione gerarchica, senza la necessità di una preventiva comunicazione all’interessato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso in cui il lavoratore licenziato lamentava l’inosservanza dell’art. 3 S.L., per essere state le sue mancanze disciplinari accertate attraverso l’indagine di preposti nella struttura gerarchica dell’impresa, non indicati tra gli addetti alla vigilanza dell’attività lavorativa, la Corte ribadisce che la disciplina dell’art. 3 non esclude il permanere del potere del datore di lavoro di accertare direttamente o a mezzo della struttura gerarchica dell’impresa il corretto adempimento dell’attività lavorativa, senza la necessità di alcuna preventiva comunicazione.