Corte di cassazione, sez. 6^, ordinanza interlocutoria 27 maggio 2021 n. 14777

27 Maggio 2021

Verso una definizione più ampia dell’ambito della tutela reintegratoria in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ingiustificato?

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nella versione modificata dalla legge Fornero, l’art. 18, 4° e 5° comma S.L., prevede, in caso di licenziamento disciplinare ingiustificato, una duplice possibile tutela: reintegratoria e indennitaria se il giudice accerta l’insussistenza del fatto contestato o che questo rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle previsioni del contratto collettivo o del codice disciplinare; meramente indennitaria negli altri casi. Il più recente orientamento della Corte riduce l’ambito della previsione delle “condotte punibili con una sanzione conservativa…” alle sole ipotesi in cui il contratto collettivo o il codice disciplinare del datore di lavoro abbiano tipizzato i casi punibili con la sanzione conservativa, delineandone tutti gli elementi costitutivi. La sezione sesta della Corte (quella a cui è demandata la pronuncia su questioni sulle quali la Corte si è ormai pronunciata in maniera uniforme, ma che può dissentirne, rimettendo la questione alla sezione lavoro ordinaria), investita del giudizio in cui erano appunto in gioco le conseguenze di un licenziamento per giusta causa ingiustificato, fa rilevare l’irrazionalità dell’orientamento recente, in ragione del fatto che i contratti collettivi solo raramente “tipicizzano” le ipotesi disciplinari, utilizzando invece, quanto meno come norma di chiusura, formule generiche (inadempimento lieve e grave, negligenza lieve etc.). Inoltre i contratti collettivi non decidono se tipizzare o usare formule generiche in funzione della disciplina di cui all’art. 18 S.L.; e del resto ciò sarebbe assurdo, quando a redigere il codice disciplinare sia unilateralmente il datore di lavoro. Infine, secondo la Corte, appare discriminatorio trattare diversamente ipotesi tipizzate e altre che hanno, nell’intenzione dei contraenti collettivi o del datore di lavoro, identica rilevanza disciplinare, ma che sono espresse con formule riassuntive, generiche. In conclusione, la sesta sezione rimette alla normale udienza di trattazione in contraddittorio presso la sezione lavoro la rivalutazione della questione alla luce dei rilievi qui riassunti.