Corte di cassazione, S.U., sentenza 20 novembre 2017, n. 27436
Nel caso di esclusione dalla cooperativa e di contestuale licenziamento del socio lavoratore, l’omessa impugnazione del primo atto consente unicamente la tutela risarcitoria.
Le sezioni unite civili della Corte compongono così un contrasto di orientamenti manifestatosi nella materia. Il problema è sorto in ragione del fatto che, a seguito della riforma del 2003 della legge sulle cooperative di soci lavoratori, la cessazione del rapporto associativo coinvolge sicuramente quello di lavoro, sicché in caso di contestuale cessazione della qualità di socio e insieme di licenziamento, quale sorte è ipotizzabile per il rapporto di lavoro se con esso non è impugnata anche la delibera di esclusione dalla cooperativa? Con notevoli sforzi interpretativi, la Corte supera l’orientamento che vede in questo caso compromessa ogni tutela contro il licenziamento illegittimo, ma anche quello che, nel caso in cui l’esclusione del socio si fondi esclusivamente dal suo licenziamento, sostiene che il rapporto di lavoro non venga automaticamente meno per il venir meno del rapporto societario. Per approdare a una soluzione intermedia, secondo la quale, in caso di mancata impugnazione della delibera di esclusione del socio dipendente dal contestuale licenziamento, l’estinzione del rapporto societario diventa definitiva e quindi diventa impossibile il ripristino della posizione di lavoratore, mentre quest’ultimo mantiene la tutela meramente risarcitoria di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966.
Sezione: rapporto di lavoro privato