Corte di cassazione-Ufficio centrale per il referendum, ordinanza 27 novembre 2017
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Respinta l’istanza di riesame dell’ordinanza che aveva disposto che il referendum sui voucher non avesse corso.
Come si ricorderà, a seguito dell’abrogazione, con legge del marzo 2017, (quando era già stato indetto il referendum) della disciplina sui voucher, l’Ufficio centrale per il referendum statuì che il referendum non avesse più corso. Successivamente, nel giugno 2017 (trascorsa anche la data originariamente fissata per il referendum), il legislatore ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni occasionali. Da qui l’iniziativa degli originari promotori del referendum, tendente a ottenere la modifica della precedente ordinanza, trasferendo l’originario quesito referendario sulle nuove norme. L’istanza è stata respinta, in quanto la Corte ha ritenuto la nuova disciplina retta da principi ispiratori diversi rispetto alla normativa abrogata, in quanto ripristina in maniera rigorosa l’originaria ispirazione dei voucher, nel tempo snaturata. L’intervento presenta importanti profili di principio, in buona parte innovativi. In particolare: a) si afferma che i promotori del referendum sono legittimati a richiedere il riesame dell’ordinanza alla luce di un evento sopravvenuto; b) le ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum sono revocabili ove a esse non seguano ulteriori atti adottati da un diverso organo costituzionale; c) il trasferimento del quesito referendario sulle nuove leggi è possibile (se le nuove norme non immutano i principi ispiratori), secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della legge sui referendum abrogativi, anche se il procedimento referendario sia già concluso (perché la richiesta è stata revocata e la data originariamente fissata per le consultazioni è già scaduta), purché la nuova disciplina sia immediatamente e comunque di poco successiva.