Corte di giustizia UE, sentenza 10 febbraio 2022, in causa n. C-485/2020
Nei limiti di un onere non sproporzionato, il datore di lavoro deve assegnare un diverso posto di lavoro compatibile al dipendente, anche in fase di tirocinio, divenuto, per inabilità, inidoneo al lavoro per cui è stato assunto.
La Convenzione ONU sui diritti di persone con disabilità sottoscritta anche dalla Comunità e la direttiva comunitaria in materia prevedono, com’è noto, diverse misure, per l’ente pubblico e per i privati, che consentano alle persone con disabilità di poter esercitare, tra l’altro, il diritto al lavoro in condizioni di parità rispetto agli altri; tra di esse, numerosi impegni gravano sul datore di lavoro, anche in caso di sopravvenienza dell’inabilità in corso di rapporto. Nel caso in esame, il giudice belga aveva chiesto alla Corte se fra questi obblighi fosse compreso anche quello di ricerca in azienda di una nuova occupazione compatibile e ciò anche nel caso che si tratti di un dipendente in tirocinio post assunzione. La Corte conferma che la misura dell’attribuzione di una nuova posizione di lavoro costituisce uno dei modi principali per il recupero dell’invalido sul piano lavorativo, nel quadro di un ragionevole accomodamento imposto al datore di lavoro nei limiti di un onere non sproporzionato. La Corte afferma altresì che le misure sono applicabili anche ai tirocini post assunzione, purché retribuiti e svolti sotto le direttive del datore di lavoro.