Corte di giustizia UE, sentenza 10 giugno 2021, in causa n. C-094/20
Subordinare per i cittadini di Stati terzi, soggiornanti di lungo periodo il godimento di una prestazione sociale essenziale alla conoscenza della lingua dello Stato che li ospita contrasta con la direttiva comunitaria che promuove l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo nei Paesi membri, ma non anche con la direttiva che vieta la discriminazione per ragioni di razza o origine etnica.
A un cittadino turco, soggiornante di lungo periodo con la famiglia in Austria e ivi fruente di un concorso alle spese dell’alloggio previsto per le famiglie in situazione di difficoltà, venne revocato dal gennaio 2018 tale beneficio perché una legge del 2017 lo aveva subordinato per i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo alla conoscenza della lingua austriaca. Nel giudizio conseguentemente istaurato, il giudice nazionale chiese alla Corte di giustizia se la disposizione contrasti con la direttiva comunitaria che promuove l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi stabilitisi nei Paesi membri in maniera duratura e con quella che vieta discriminazioni in ragione della razza o dell’origine etnica. Facile la risposta negativa per quanto riguarda quest’ultima questione, mentre per la prima la Corte si esprime nel senso indicato in massima. E precisa che per prestazioni sociali essenziali, da determinare a livello nazionale, devono intendersi, secondo il diritto comunitario, le misure di previdenza sociale, di assistenza sociale e di protezione sociale accordate dall’autorità pubblica che consentono a chi non dispone di risorse sufficienti di far fronte alle sue necessità elementari, quali vitto, alloggio e salute.