Corte di giustizia UE, sentenza 11 febbraio 2021, in causa n. C-760/18, M.V. e altri

11 Febbraio 2021

Se rientra nella nozione di successione di contratti a termine anche la proroga per legge di un unico contratto a tempo determinato.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

I contratti a termine – successivi al 2012 – di alcuni addetti alle pulizie fu, da successive leggi greche, prorogato automaticamente alla scadenza fino alla data del 31 dicembre 3017, quando venne definitivamente risolto. Nel conseguente giudizio promosso dai dipendenti, il giudice nazionale interroga la Corte di giustizia per sapere se tale normativa di legge violi la normativa comunitaria sui contratti a tempo determinato. La Corte di giustizia risponde, con la sentenza in esame, che, seppure le espressioni letterali della direttiva non comprendano tale ipotesi tra quelle che realizzano una successione di contratti a termine, tuttavia, considerando lo scopo perseguito dalla direttiva (assicurare il principio del rapporto a tempo indeterminato come regola e limitare la successione di contratti a termine a casi in cui sodisfino esigenze solo temporanee dell’impresa), la proroga automatica di un contratto a termine pregiudica questi obiettivi e deve pertanto considerarsi come rinnovo, sicché è assoggettata ai limini stabiliti per una successione di contratti a termine. Infine la Corte ribadisce che la scelta dei mezzi per prevenire l’abuso nella successione dei contratti a termine e reprimerli è riservata ai singoli Stati nazionali, che devono comunque assicurare la proporzionalità, l’effettività e l’efficacia dissuasiva delle sanzioni.