Corte di giustizia U.E., sentenza 11 novembre 2015, in causa n. C-422/14, C.P.R.

11 Novembre 2015

Nel numero di licenziamenti oltre il quale si configura un licenziamento collettivo vanno ricomprese anche le dimissioni o le risoluzioni consensuali provocate da modifiche di elementi essenziali del rapporto di lavoro adottate dall’impresa per ragioni non inerenti la persona del lavoratore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Come noto, in Italia la disciplina dei licenziamenti collettivi si applica nelle imprese che occupino almeno 15 dipendenti e intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni. Secondo la normativa comunitaria il requisito dimensionale di 15 dipendenti si realizza computando anche i contratti di lavoro a termine (e questo è previsto anche in Italia: art. 27 D.Lgs. n. 81/2015), mentre nel numero dei licenziamenti superiore a 5 devono computarsi tutte le cessazioni del rapporto per motivi inerenti l’impresa non volute dal lavoratore e quindi anche le dimissioni e le risoluzioni concordate, se provocate da variazioni sostanziali delle condizioni essenziali del rapporto di lavoro così motivate (il che invece in Italia, secondo la giurisprudenza di cassazione – cfr. ad es. Cass. n. 1334/2007 -, era escluso; per cui i giudici italiani dovranno in futuro adeguarsi nell’interpretare il diritto italiano). – Sezione: rapporto di lavoro.