Corte di giustizia UE, sentenza 11 novembre 2020, in causa n. C-300/19, UQ.
Il periodo di 30 o 90 giorni all’interno del quale deve verificarsi un cero numero di licenziamenti per ragioni non personali affinché questi possano qualificarsi licenziamento collettivo è quello sia antecedente che successivo al licenziamento impugnato.
La questione proposta alla Corte di giustizia è sorta perché nel diritto spagnolo tale periodo è quello che precede il licenziamento contestato, salvo il caso di frode e il giudice nazionale si era chiesto se la disciplina spagnola fosse conforme o non alla direttiva comunitaria n. 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. La risposta della Corte di giustizia è stata negativa, con l’enunciazione dell’interpretazione sopra indicata della direttiva.