Corte di giustizia UE, sentenza 12 febbraio 2015 in causa C-396/13

12 Febbraio 2015

I lavoratori di uno Stato membro distaccati in altro Stato membro hanno diritto durante il distacco alle ferie e al trattamento retributivo previsto nello Stato ospitante da leggi e contratti collettivi generali.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Nel caso esaminato, si trattava di dipendenti di un’impresa polacca assunti in patria e temporaneamente distaccati presso una succursale finlandese, i quali lamentavano un trattamento retributivo per certi versi deteriore rispetto a quello assicurato in via generale in Finlandia. La Corte, ribadendo il principio di cui sopra, analizza, in particolare, i vari tipi di compenso, definendo (secondo criteri da tempo elaborati) componenti del c.d. salario minimo in Finlandia il salario determinato secondo classi retributive legate alle mansioni, alla formazione ricevuta, all’esperienza etc., le indennità previste per il distacco e per il tempo occorrente per il tragitto giornaliero verso il luogo di lavoro, ove non rappresentino un rimborso delle relative spese e la gratifica per le ferie; mentre ha escluso tale natura per l’alloggio gratuito e per i buoni pasto.
Sezione: rapporto di lavoro