Corte di giustizia UE, sentenza 12 gennaio 2023, in causa n. C-356/21

12 Gennaio 2023

Il divieto di discriminazione nel lavoro (qui fondata sull’orientamento sessuale) vale anche per il lavoro autonomo.
La discriminazione vietata può manifestarsi nei rapporti di lavoro autonomo anche col rifiuto di concludere un contratto d’opera.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Nella causa di risarcimento danni promossa da un montatore di audiovisivi polacco, la cui collaborazione autonoma con un canale televisivo (articolata in contratti di breve durata) era stata bruscamente interrotta quando il lavoratore aveva pubblicato su YouTube un video che aveva lo scopo di promuovere la tolleranza verso le coppie omosessuali, i giudici nazionali, dubitando della conformità della legge polacca (che non prevede il divieto di discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale) rispetto alla direttiva comunitaria sul divieto di discriminazione in materia di condizioni di lavoro e di occupazione, avevano interpellato la Corte di giustizia UE per sapere se la situazione descritta rientrasse in essa. La Corte di giustizia afferma che la direttiva comunitaria garantisce espressamente la tutela contro le discriminazioni per tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma giuridica adottata e valuta come equivalente a un licenziamento discriminatorio vietato la cessazione involontaria dell’attività di un lavoratore autonomo. La Corte aggiunge che si pone in contrasto con la direttiva comunitaria qualunque legge nazionale che non sanzioni un rifiuto discriminatorio di concludere o rinnovare un contratto di lavoro autonomo.