Corte di giustizia UE, sentenza 13 giugno 2019, in causa n. C-664/17 – Secondo il diritto dell’Union …

13 Giugno 2019

Corte di giustizia UE, sentenza 13 giugno 2019, in causa n. C-664/17 – Secondo il diritto dell’Unione, si applica la disciplina del trasferimento di azienda anche quando le parti agiscano per la stabile prosecuzione dell’attività ceduta, ma anche in vista della successiva liquidazione del cessionario, sempre che non sia violato il divieto di utilizzazione fraudolenta di tale disciplina.
Non è esclusa la disciplina comunitaria del trasferimento di parte dell’azienda se l’unità economica distaccata non è del tutto autosufficiente, purché disponga, dopo il trasferimento, di garanzie sufficienti (es. contratti), per accedere ai fattori di produzione di un terzo senza dipendere dalle scelte unilaterali di questo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Nel caso esaminato, si trattava di una società greca, vincolata a non effettuare licenziamenti collettivi fino al 30 settembre 2008, che aveva creato una società controllata, alla quale aveva ceduto, dal 1° ottobre 2006, una direzione aziendale, peraltro non in grado di funzionare autonomamente se non utilizzando attività e funzioni rimaste presso la controllante, oggetto pertanto di convenzioni stipulate all’inizio e successivamente al trasferimento. Nel settembre 2007 le due società avevano peraltro concordato la liquidazione della controllata per il 30 settembre 2008, poi di fatto avvenuta, per fallimento, del 2010. I dipendenti passati alla cessionaria avevano quindi chiesto in giudizio l’accertamento della loro dipendenza dalla cedente, sostenendo la fittizietà del trasferimento di ramo di azienda, sia perché la liquidazione della direzione ceduta sarebbe stata sostanzialmente prevista fin dall’inizio per evitare alla cedente di doverne rispondere, sia in ragione del fatto che la cessionaria non sarebbe mai stata autosufficiente. Investita incidentalmente dal giudice nazionale greco, la Corte ha affermato i due principi indicati, rimettendo ogni valutazione in proposito al giudice nazionale.
Sezione: rapporto di lavoro.