Corte di Giustizia UE, sentenza 16 giugno 2022, in causa n. C-577/20

16 Giugno 2022

La Corte di Giustizia chiarisce le condizioni in presenza delle quali l’autorità di uno Stato membro può mettere in discussione il livello di conoscenze e delle qualifiche attestate dal diploma rilasciato da un istituto di un altro Stato membro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Una cittadina finlandese si era vista negare il diritto di utilizzare in Finlandia il titolo professionale di psicoterapeuta sulla base di un diploma post-laurea rilasciatole nel 2017 da un’università inglese, all’esito di un corso che tale università aveva organizzato in Finlandia e in lingua finlandese. Il rigetto della domanda era stato motivato dall’autorità competente in ragione di alcuni dubbi sull’effettiva equipollenza della formazione attestata dal diploma con i requisiti previsti dalla normativa finlandese per l’accesso alla professione di psicoterapeuta, dubbi sorti dopo che l’autorità in questione era stata contattata da alcuni ex partecipanti a tale programma di formazione che avevano segnalato rilevanti carenze didattiche del corso. La Corte, nel rispondere ai quesiti posti dai giudici amministrativi finlandesi, riguardanti la tipologia di verifiche che uno Stato membro può condurre per verificare se il diploma straniero attesti il possesso di conoscenze e di qualifiche equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale, afferma: (i) in via preliminare, che la formazione oggetto del procedimento, sebbene concretamente erogata in Finlandia, doveva intendersi come compiuta nel Regno Unito, dato che il diploma era stato rilasciato da un’università con sede in territorio inglese; (ii) che la procedura di valutazione dell’equipollenza del diploma straniero presuppone la fiducia reciproca tra gli Stati membri, pertanto l’autorità dello Stato membro ospitante è in linea di principio tenuta a considerare come veritiero un diploma rilasciato dall’autorità di un altro Stato membro; (iii) tuttavia, quando l’autorità nutre gravi dubbi in merito all’autenticità o alla veridicità del diploma, essa può chiedere all’istituto che l’ha emesso di riesaminare la fondatezza del documento e, se del caso, di revocarlo; (iv) se il riesame non si conclude con la revoca del documento, l’autorità dello Stato membro ospitante può rimettere in discussione la fondatezza del rilascio del diploma solo in via eccezionale, allorché le circostanze del caso concreto rivelassero manifestamente l’assenza di veridicità del documento.