Corte di giustizia UE, sentenza 17 aprile 2018, in causa n. C-414/16, Egerberger

17 Aprile 2018

Non ricorre discriminazione fondata sulla religione se questa è oggettivamente essenziale allo svolgimento dell’attività.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Un ente religioso tedesco aveva pubblicato un’offerta di lavoro per la stesura di una relazione in materia di discriminazione razziale, riservata a candidati aderenti alla religione da esso praticata. Nel giudizio promosso da una candidata esclusa perché non aveva indicato l’appartenenza a quella religione, il giudice aveva sottoposto alla Corte di giustizia la questione della conformità al diritto comunitario della normativa tedesca, interpretata nel senso che l’essenzialità dell’adesione alla religione per l’attività da svolgere è stabilita dalla stessa confessione religiosa. La Corte di giustizia afferma viceversa che il connotato dell’essenzialità deve essere oggettivo e controllabile eventualmente dal giudice e infine ricorda che il giudice nazionale è tenuto a interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in conformità del diritto comunitario e che, se ciò non è possibile, è tenuto a disapplicare il diritto interno, senza limiti in questo caso in cui è in gioco un principio generale del diritto dell’Unione sancito dalla Carta.
Sezione: rapporto di lavoro