Corte di giustizia UE, sentenza 17 marzo 2022, in causa n. C-232/20

17 Marzo 2022

L’assegnazione di missioni successive del medesimo dipendente presso un’unica impresa utilizzatrice può costituire, a certe condizioni, abuso del contratto di somministrazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Il dipendente di un’impresa di somministrazione di lavoro temporaneo, assegnato con contratti successivi a un unico utilizzatore per complessivi 55 mesi, aveva chiesto la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto con l’utilizzatore. In assenza di una normativa in Germania che, nel periodo considerato, stabilisse una durata massima complessiva dei contratti a termine successivi, il giudice adìto si era rivolto alla Corte Ue per un confronto con la disciplina dell’Unione in materia. In proposito, la Corte afferma: 1 – che la direttiva 2008/104 non impone che la posizione di lavoro da coprire presso l’utilizzatore sia temporanea, ma unicamente che le missioni siano temporanee; 2 – tuttavia la direttiva non fissa un limite temporale massimo, ma invita gli Stati a prevenire e poi reprimere adeguatamente (ma non necessariamente con la trasformazione in tempo indeterminato del rapporto con l’utilizzatore) l’utilizzo abusivo della somministrazione a svantaggio del lavoratore; 3 – l’assegnazione di missioni successive di un medesimo dipendente presso un’unica impresa, può costituire un abuso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, quali le specificità del settore o la mancanza di una spiegazione obiettiva di una tale durata o anche l’esistenza di una deroga prevista dal contratto collettivo. 4 – Infine, poiché la legislazione tedesca prevede un limite temporale complessivo solo a partire dal 2017, con esclusione delle missioni precedenti, la Corte dichiara che ciò contrasta col diritto dell’unione perché impedisce una valutazione complessiva del requisito della “temporaneità”.