Corte di giustizia UE, sentenza 20 dicembre 2017 in causa n. C-419/16, Federspiel

20 Dicembre 2017

Non viola il diritto dell’Unione la norma della Provincia autonoma di Bolzano che subordina la remunerazione dei medici specializzandi all’impegno di questi svolgere nella Provincia la propria attività di specialista per un determinato periodo di tempo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

La Provincia di Bolzano, che non ha strutture adeguate per svolgere la formazione di medici specializzandi, stipula al riguardo convenzioni con altre strutture italiane o con l’Austria. Ma per poter poi utilizzare almeno per un certo periodo le relative professioni specialistiche nel proprio territorio, vincola gli specializzandi a svolgere (o a cercare di svolgere) qui la propria attività per almeno cinque anni nel decennio successivo al conseguimento della specializzazione, pena la restituzione di parte del compenso percepito durante quest’ultima. Investita della questione della conformità di tale disciplina al diritto europeo, la Corte di giustizia esclude che essa contrasti col diritto degli specializzandi a un’adeguata remunerazione e rileva che, se in via di principio la norma contrasta con la regola della libera circolazione tra Paesi membri, nel caso esaminato può ritenersi giustificata dal perseguimento di un obiettivo di interesse generale con misure idonee e proporzionate allo scopo.
Sezione: rapporto di lavoro