Corte di giustizia UE, sentenza 21 gennaio 2015, in causa n. C-529/13

21 Gennaio 2015

Secondo il diritto dell’Unione europea non costituisce discriminazione vietata basata sull’età il mancato computo, ai fini pensionistici, del periodo di studi antecedente all’assunzione svolto prima del compimento del 18° anno di età, se ciò sia giustificato da una finalità legittima di politica del lavoro perseguita con mezzi appropriati e necessari.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

L’esame della Corte aveva a oggetto una norma austriaca riguardante i pubblici funzionari, per i quali è previsto il possibile computo, ai fini pensionistici, del periodo di studi precedente l’assunzione solo se svolto dopo il compimento di 18 anni. Tenuto conto che l’età minima per l’assunzione è stabilita in 18 anni, che lo svolgimento di periodi di studio successivi a tale età è normalmente necessario per l’assunzione ad un livello superiore e che comunque, per fruire del beneficio, è necessario il versamento di un contributo compensativo, la Corte di giustizia ha valutato che, a tali condizioni, il diritto dell’Unione non osterebbe a una differenza di trattamento tra periodi di studio prima e dopo i 18 anni.
Sezione: Rapporto di lavoro