Corte di giustizia UE, sentenza 21 gennaio 2015, in causa n. C-529/13
Secondo il diritto dell’Unione europea non costituisce discriminazione vietata basata sull’età il mancato computo, ai fini pensionistici, del periodo di studi antecedente all’assunzione svolto prima del compimento del 18° anno di età, se ciò sia giustificato da una finalità legittima di politica del lavoro perseguita con mezzi appropriati e necessari.
L’esame della Corte aveva a oggetto una norma austriaca riguardante i pubblici funzionari, per i quali è previsto il possibile computo, ai fini pensionistici, del periodo di studi precedente l’assunzione solo se svolto dopo il compimento di 18 anni. Tenuto conto che l’età minima per l’assunzione è stabilita in 18 anni, che lo svolgimento di periodi di studio successivi a tale età è normalmente necessario per l’assunzione ad un livello superiore e che comunque, per fruire del beneficio, è necessario il versamento di un contributo compensativo, la Corte di giustizia ha valutato che, a tali condizioni, il diritto dell’Unione non osterebbe a una differenza di trattamento tra periodi di studio prima e dopo i 18 anni.
Sezione: Rapporto di lavoro