Corte di giustizia U.E., sentenza 21 maggio 2015, in causa n. C-65/14, Roselle
Se uno Stato membro dell’Unione richiede un periodo retributivo minimo precedente la data del parto per fruire del congedo di maternità, questo, secondo il diritto dell’Unione, si realizza comprendendo eventuali diversi impieghi occupati dalla lavoratrice in successione, anche presso diversi datori di lavoro.
Una dipendente pubblica belga, avendo ottenuto, dopo alcuni anni di impiego, un’aspettativa per svolgere un lavoro privato e avendo, dopo cinque mesi, dato alla luce un figlio, si era visto negato l’indennità di maternità con la motivazione che il diritto belga prevede un requisito contributivo minimo di sei mesi prima del parto per la maturazione del relativo diritto e la lavoratrice non lo aveva realizzato nell’impiego privato svolto durante l’aspettativa dall’impiego pubblico. Investita della questione nel giudizio promosso dalla lavoratrice per ottenere l’indennità di maternità, la Corte di giustizia ha interpretato il diritto dell’Unione nel senso che esso osta a che uno Stato membro esiga un periodo contributivo minimo distinto per ogni cambiamento di lavoro. – Sezione: rapporto di lavoro